Lo statuto
1. DENOMINAZIONE
1.1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36-38 C.C., una libera associazione non riconosciuta, operante nei settori di cui al successivo art. 3, denominata “4eCom”.
2. SEDE E DURATA
2.1. L’Associazione ha sede in Molfetta, Via Antichi Pastifici, 8/A, e salve le ipotesi di scioglimento per deliberazione dell’assemblea o per altre cause previste dalla legge, ha durata illimitata nel tempo.
3. SCOPO
3.1. L’Associazione nasce nel 2020 per iniziativa di alcuni giovani imprenditori specializzati nel campo dell’e-commerce e fondatori dell’omonimo evento “4eCom”; evento che, con le sue conferenze, tavole rotonde e workshop, è divenuto da alcuni anni uno dei principali appuntamenti del settore, per le aziende del settore così come per ogni altro soggetto interessato.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:
- promuovere l’utilizzo di piattaforme digitali “Made in Italy” e lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore della vendita online;
- più in generale, sostenere la crescita tecnologica e la cultura digitale all’interno del territorio italiano;
- rappresentare gli Associati presso ogni competente organismo italiano ed internazionale, istituzionale e non, anche al fine di agevolare lo sviluppo di un adeguato contesto normativo di settore;
- favorire ed incoraggiare lo scambio di esperienze e di informazioni fra gli Associati, così come fra gli stessi ed altre istituzioni;
- promuovere l’attività degli Associati presso gli operatori economico-finanziari italiani ed internazionali;
- facilitare i rapporti di collaborazione con primarie istituzioni scientifiche universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali al fine di sviluppare gli investimenti in tecnologie e in imprese innovative;
- offrire servizi di consulenza per start-up o altre aziende che necessitano di un supporto derivante dall’Associazione e/o dai suoi iscritti.
3.2) Per la realizzazione di tali finalità, l’Associazione – avvalendosi della propria organizzazione e delle proprie risorse umane e professionali, nonché della possibile partecipazione degli Associati – potrà:
- svolgere un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare attraverso un’attività di rappresentanza istituzionale e di fattiva collaborazione con le Autorità competenti per creare un contesto favorevole allo sviluppo dell’e-commerce;
- organizzare iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la cultura digitale, anche mediante incontri e dibattiti a livello nazionale ed internazionale, nonché attività di formazione;
- commissionare o elaborare direttamente ricerche e studi di settore, realizzando rapporti e pubblicazioni;
- svolgere attività di informazione e documentazione a favore degli Associati e, più in generale, nei confronti dei soggetti interessati al settore;
- partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o analoghi;
- svolgere ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
4. SOCI
4.1 Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche (in persona del loro legale rappresentante pro tempore) e gli enti (in persona del loro legale rappresentante pro tempore) che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. In particolare, l’Associazione è costituita da associati (soci) fondatori e da associati (soci) ordinari, in numero potenzialmente illimitato.
4.2. Sono soci fondatori i soggetti che hanno materialmente partecipato alla costituzione dell’Associazione, ossia le società FLYERTECH s.r.l., QAPLA’ s.r.l., FATTORETTO s.r.l. e DIGITAL MILLERS s.r.l . Resta inteso che, in caso di operazioni straordinarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di trasformazione, fusione o scissione, ovvero anche solo di modifica della loro ragione sociale) che interessino i suddetti soci fondatori, la qualifica di socio fondatore si intenderà automaticamente trasferita alla persona giuridica risultante dalle operazioni straordinarie sopra citate. Resta inteso che in caso di estinzione a qualunque titolo del socio fondatore, la carica si intende trasferita alla persona fisica: Marianna Chillau per Flyertech srl; Roberto Fumarola per Qaplà Sp.A.; Massimo Fattoretto per Fattoretto s.r.l. e Davide Lugli per DIGITAL MILLERS s.r.l
4.3. Sono soci ordinari quelli che, a seguito di loro domanda, verranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo o, anteriormente all’elezione del primo Consiglio Direttivo, dal Presidente, stante il loro impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Codice Etico, nonché gli eventuali ulteriori regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato, ferma l’insindacabilità di detta motivazione. L’aspirante socio che non sia stato ammesso potrà comunque ripresentare domanda decorsi 6 mesi dalla comunicazione di rigetto.
4.4. I soci versano una quota annua – o prestano comunque un contributo – non inferiore a quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Resta fermo che
- il Consiglio Direttivo, di anno in anno, avrà il potere di differenziare l’importo della quota dovuta dai soci ordinari introducendo diverse categorie di quote;
- in tal caso, fermi i diritti e doveri minimi di cui al successivo art. 4.5, ai soci ordinari che scelgano di pagare quote maggiorate (secondo le categorie individuate dal Consiglio Direttivi) potranno essere riconosciuti ulteriori benefici solo e unicamente riguardo alle modalità di partecipazione alle attività promosse dall’Associazione (fermo restando che non potranno mai essere introdotte categorie di quota che attribuiscano ai soci ordinari maggiori o diversi benefici relativamente a quanto di seguito indicato all’art. 4.5, lettere b, c e d);
- i soci fondatori, fermo quanto previsto agli artt. 7.4, 7.5 e 7.6, avranno sempre benefici, diritti e doveri non inferiori a quelli spettanti ai soci ordinari che scelgono di corrispondere la categoria di quota più alta;
- ai soci fondatori non potrà mai essere richiesto il versamento di una quota superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo per la categoria minima di quota annua versata dai soci ordinari;
4.5. I soci, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4.4 e dai successivi artt. 7.4, 7.5 e 7.6, hanno tutti uguali diritti e doveri e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo della quota versata.
In particolare, i soci hanno perlomeno diritto, secondo le modalità di seguito indicate:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a consultare, a proprie spese, i bilanci dell’Associazione e i verbali dell’Assemblea
- a prendere parte alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e alla modifica delle norme del presente statuto e di eventuali regolamenti di competenza assembleare e alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo.
I soci, d’altra parte, sono tenuti, in particolare:
- all’osservanza dello Statuto, del Codice Etico e degli eventuali ulteriori regolamenti, nonché delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento della quota annuale di cui al precedente art. 4.4.
4.6. Fermo quanto previsto al precedente art. 4.4, è comunque assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. E’ esclusa espressamente – fatta eccezione che: (i) per il caso di sanzioni applicate al socio che abbia violato il Codice Etico o altri regolamenti e deliberazioni assunte dagli organi associativi; (ii) quanto previsto al successivo art. 4.7 – la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsivoglia limitazione operativa al rapporto associativo e ai diritti e doveri che ne derivano.
4.7. La qualità di socio si perde per recesso – che diverrà efficace dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceverà la relativa comunicazione –, per morte (o, nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, per estinzione), ovvero per esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo – e dovrà in tal caso venire comunicata in forma scritta all’interessato, unitamente agli addebiti mossi nei suoi riguardi – ogni qual volta sussista una giusta causa, quale, a titolo esemplificativo: (i) il mancato versamento della quota annuale; (ii) la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, del Codice Etico e degli eventuali ulteriori regolamenti, nonché delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, per le quali non sia espressamente prevista una sanzione più lieve dalle stesse norme violate, a seconda dei casi, dello Statuto, del Codice Etico, di eventuali ulteriori regolamenti, nonché delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; (iii) la sopravvenuta indegnità del socio a conservare la posizione di associato, a causa di attività che, ancorché non espressamente indicate dal Codice Etico come contrarie agli interessi e ai principi a cui si ispira l’Associazione, in qualunque modo le arrechino o possano arrecarle gravi danni, anche morali. Il socio escluso ha il diritto di chiedere che la deliberazione di esclusione sia approvata nel corso della prima assemblea, divenendo altrimenti inefficace. Nel corso di detta assemblea si procederà, in contraddittorio con l’interessato, ad una disamina degli addebiti a suo carico; l’esclusione sarà quindi sottoposta a votazione secondo le regole generali.
4.8. E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di sospensione temporanea ovvero di scioglimento del rapporto che li lega all’Associazione.
5. FONDO COMUNE E MEZZI ECONOMICI
5.1. Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito, in particolare:
- dalle quote versate dai soci;
- dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo – anche a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari – e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;
- dai proventi delle proprie attività – da svolgersi nei limiti stabiliti dalla legge per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali – che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
5.2. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone, in particolare:
- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra e dei proventi della propria attività;
- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati all’Associazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.
5.3. E’ fatto espresso divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione se non nei limiti ed ai sensi di legge.
5.4. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
2. ORGANI
6.1. Sono o possono essere organi dell’Associazione, nei termini specificati negli articoli che seguono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Comitato Consultivo.
7. ASSEMBLEA
7.1. L’Assemblea – organo sovrano dell’Associazione – è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari ed è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, di regola entro la fine del mese di giugno. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando gliene sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
7.2. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera spedita, anche per posta elettronica, a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. È consentito l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audioconferenze o videoconferenze da remoto) ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea.
7.3. Sono, in particolare, di competenza dell’Assemblea, fermo quanto stabilito dalla legge e dai precedenti artt. 4.3 e 4.7:
- l’approvazione dell’eventuale relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
- l’approvazione del bilancio consuntivo – oltre che dell’eventuale bilancio preventivo – presentato dal Consiglio Direttivo;
- la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione dei titolari delle cariche di Presidente e di Vice-Presidente, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 9.1;
- l’approvazione e le modifiche dell’eventuale regolamento interno dell’Associazione;
- le altre delibere attinenti all’attività dell’Associazione ad essa eventualmente sottoposte dal Consiglio, con particolare riferimento alla programmazione a breve, a medio e a lungo termine;
- le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
7.4. Ogni socio fondatore in regola col versamento della quota associativa ha diritto a cinque voti e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, anche per posta elettronica. Ogni socio ordinario in regola col versamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, anche per posta elettronica. Ciascun socio può venire delegato da un altro associato soltanto.
7.5. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7.6. Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti, e sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo:
- le delibere volte all’elezione delle cariche sociali, ad eccezione dei membri del Comitato Consultivo (per i quali vale quanto previsto dal successivo art. 12), per le quali è sufficiente la maggioranza relativa dei soci ordinari aventi diritto al voto, con il voto favorevole della metà più uno dei soci fondatori;
- le delibere volte alla modifica dell’Atto Costitutivo e/o del presente Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei soci ordinari aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei soci fondatori.
- le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell’associazione, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci ordinari aventi diritto al voto ed il voto unanime dei soci fondatori.
7.7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
7.8. Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vice-Presidente, ovvero, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea stessa.
7.9. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell’Associazione e, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali l’Assemblea lo ritenga opportuno, da persona designata dall’Assemblea stessa.
8. CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea.
8.2. Condizione necessaria per l’eleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo è che gli stessi rispettino i seguenti requisiti:
- assenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 c.c.;
- che gli stessi siano, in alternativa: (a) soci dell’Associazione (ben potendo essere nominato Consigliere anche un socio persona giuridica); ovvero, (b) amministratori unici e/o delegati e/o consiglieri di amministrazione e/o componenti dell’organo di gestione di soci persone giuridiche; (c) procuratori (generali o speciali) ed institori, ovvero Dirigenti di soci persone giuridiche.
Resta inteso che costituisce causa di decadenza/cessazione dalla carica di Consigliere il venir meno dei requisiti sopra elencati anche nel corso del mandato.
8.3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.6, ultimo periodo, in caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto, che rimarrà in carica sino all’Assemblea successiva, la quale dovrà deliberare in merito alla sua conferma; resta inteso che, in caso di conferma, il Consigliere cooptato scadrà insieme con quelli in carica all’atto della sua nomina. Qualora, tuttavia, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, i componenti rimasti in carica, entro venti giorni, dovranno provvedere alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio.
8.4. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.3, ultimo periodo, nell’ipotesi di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio per sopravvenuta mancanza del requisito sopra indicato sub 8.2(ii), lettere (b) e (c), il Consiglio coopterà, ove possibile, un altro soggetto esponente del socio persona giuridica che abbia analoghi requisiti. In subordine, o comunque ove non sia possibile procedere nel senso descritto nel periodo che precede, il Consiglio nominerà il primo fra i candidati non eletti in sede assembleare.
8.3. Il Consiglio, salva diversa deliberazione assembleare, dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
8.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente – di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri – con avviso spedito, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
8.5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la delibera è adottata con il voto favorevole del Presidente.
8.6. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le riunioni possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audioconferenze e videoconferenze da remoto).
8.7. Le riunioni del Consiglio – che possono venire aperte ad uno o più soci o terzi – sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vice-Presidente, ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.
8.8. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell’Associazione e, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Consiglio lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.
8.9. Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
8.10. Il Consiglio, in particolare:
- cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone il bilancio consuntivo, e l’eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- ove lo ritenga opportuno, predispone uno o più regolamenti interni dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- delibera su tutti gli atti e i contratti inerenti l’attività associativa;
- decide in merito alle richieste di iscrizione di nuovi soci, ai sensi del precedente art. 4.3;
- delibera se applicare o meno, a carico dei soci che abbiano violato il Codice Etico ovvero altri regolamenti o deliberazioni interni, le eventuali e relative sanzioni;
- prende atto del recesso dei soci e delibera sulla loro esclusione, ai sensi del precedente art. 4.7.;
- nomina, ove lo ritenga opportuno, i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola l’attività dell’Associazione;
- determina l’ammontare delle quote o la natura dei contributi sociali di cui al precedente art. 4.4;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;
- nomina, fra i suoi componenti, uno o più segretari;
- compie tutti gli atti e le operazioni, necessari per la corretta amministrazione dell’Associazione, che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvede al coordinamento delle stesse.
8.11. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti singolarmente considerati (Consiglieri Delegati), ferma anche in tal caso la permanenza, in capo allo stesso Consiglio Direttivo, di tutti i poteri spettantegli ai sensi di legge e del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo, in particolare, può in ogni tempo impartire direttive ai Consiglieri Delegati, avocare a sé operazioni rientranti nella delega o deliberarne la revoca.
9. PRESIDENZA
9.1. Il Presidente dell’Associazione, nonché il Vice-Presidente, sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea dei soci, fra i suoi membri eletti componenti del Consiglio Direttivo.
Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.
9.2. Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno, anche in via disgiunta fra loro, la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
9.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne esegue o ne fa eseguire le deliberazioni ed esercita gli eventuali, ulteriori poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
9.4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva.
9.5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
9.6 Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi causa, si coopterà il primo dei non eletti che entrerà a far parte del direttivo. Tra questi, successivamente, verrà eletto il presidente e l’assemblea delibererà in merito alla elezione.
10. SEGRETARIO
10.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nel curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, di cui è membro, e la gestione ordinaria dell’Associazione, redige – salvo quanto previsto dai precedenti artt. 7.9 e 8.8 – i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni. Esercita inoltre le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
11. IL COMITATO CONSULTIVO
11.1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato consultivo composto di un numero di componenti variabile da due a quattro, oltre che dal Presidente dell’Associazione, scegliendoli tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all’art. 3).
11.2. I componenti il Comitato consultivo durano in carica per il tempo determinato all’atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.
11.3. I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.
11.4. Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha poteri consultivi.
11.5. Il Comitato, in particolare, può:
- formulare proposte sulle attività dell’Associazione e segnalare persone idonee, a suo giudizio, per collaborare nell’attuazione di dette attività;
- esprimere il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprimere, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dall’Associazione.
11.6. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell’Associazione oppure da persona dallo stesso designata.
11.7. Il Comitato consultivo si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
12. GRATUITA’ DELLE CARICHE
12.1. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi, se deliberati, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.
13. ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO
13.1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
13.2. L’Assemblea ha l’obbligo di deliberare annualmente in merito all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo.
14. SCIOGLIMENTO
14.1. Nel caso lo scopo dell’Associazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall’art. 27 C.C. o se lo deliberi l’Assemblea, con la maggioranza qualificata prevista dal precedente art. 7.6, l’Associazione si scioglie.
14.2. In ogni caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.
14.3. Tutti i beni dell’Associazione che residuano una volta eseguita la liquidazione devono essere devoluti secondo le deliberazioni dell’Assemblea ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità, salva qualsivoglia diversa destinazione imposta dalla legge.
15. CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché le controversie promosse da Consiglieri e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all’interpretazione e applicazione dell’atto costitutivo e/o dello Statuto e, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale, è competente esclusivamente il Foro di Bologna.
16. NORME APPLICABILI
16.1. Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni di legge e, in particolare, alle disposizioni del Codice Civile.
Approvato il 14.12.2023